Incostituzionalità spendibile solo se c’è stato il motivo di ricorso
Il limite del rapporto giuridico esaurito si ha con l’omissione dei motivi di ricorso
La declaratoria dell’illegittimità costituzionale della norma non opera che per l’avvenire, ai sensi dell’art. 136 della Costituzione; laddove essa sopravvenga nel corso di un giudizio pendente, potrà riverberarvi i suoi effetti alla sola condizione che l’applicazione di tale norma sia già stata censurata in detto procedimento. Viceversa, se la norma qualificata incostituzionale non figura sostenere alcun previo motivo d’impugnazione nel processo, l’incostituzionalità sopravvenuta non potrà esservi richiamata per introdurre nuovi motivi di doglianza.
È quanto sancisce la sentenza della Cassazione n. 6940 del 2 marzo 2022, rigettando il motivo di ricorso della contribuente che aveva contestato, per la prima volta in sede di legittimità, il vizio di sottoscrizione
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