Ottemperanza esclusa per il diniego di riduzione dell’ipoteca
L’art. 70 del DLgs. 546/92 andrebbe rimesso alla Corte Costituzionale
Purtroppo, è stata depositata dalla Corte di Cassazione una sentenza che, in modo netto e peraltro conforme al sistema processuale tributario attuale, afferma che le sentenze sugli atti c.d. negativi in sostanza non sono esecutive sino al giudicato.
Mediante la sentenza n. 11908 depositata il 12 aprile 2022, viene infatti sancito che il giudizio di ottemperanza, dopo le innovazioni apportate dal DLgs. 24 settembre 2015 n. 156, può essere esperito anche a seguito delle sentenze del giudice tributario non definitive.
Deve però trattarsi di sentenze di condanna alla restituzione di somme, quindi relative a ricorsi contro atti impositivi che presuppongono il pagamento di importi o contro dinieghi di rimborso.
Non può, di conseguenza, essere attivato a seguito della sentenza che annulla il diniego
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