Il locatario residente all’estero registra la locazione senza codice fiscale
Nella risoluzione n. 5, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate esamina le modalità pratiche della registrazione del contratto di locazione, ove il conduttore sia un soggetto non residente nel territorio dello Stato e risulti privo di codice fiscale.
Si rileva, infatti, che nella richiesta di registrazione degli atti devono essere indicati i codici fiscali dei soggetti destinatari degli effetti immediati degli atti medesimi.
In proposito, l’Agenzia rileva che l’art. 6 del DPR 605/73 consente ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui non sia ancora stato attribuito il codice fiscale, di adempiere l’obbligo di indicazione del codice fiscale inserendo alcune indicazioni alternative. In particolare, il soggetto residente all’estero e privo di codice fiscale potrà indicare, al posto del CF:
- per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale; le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica devono inoltre indicare gli elementi necessari per individuare le persone fisiche, riferiti ad ameno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
Pertanto – conclude la risoluzione – la richiesta di registrazione del contratto di locazione, in cui locatario sia un soggetto non residente, privo di codice fiscale:
- non deve obbligatoriamente indicare il codice fiscale del locatario;
- può essere presentata col modello 69 (invece di RLI), in qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, pagando le imposte con F24 oppure mediante addebito in conto.
Le stesse modalità – precisa l’Agenzia – operano anche per comunicare gli eventi successivi relativi al contratto di locazione (risoluzione, cessione, proroga), nonché per la registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili.