Scissione mediante scorporo con valore fiscale residuo dell’avviamento alla beneficiaria
Tale operazione mantiene la propria natura «successoria» a livello giuridico
Nel caso in cui la scissione mediante scorporo, di cui all’art. 2506.1 c.c., abbia per oggetto un’azienda, relativamente alla quale risulti iscritto nel bilancio della scissa anche un valore a titolo di avviamento, quest’ultimo, unitamente all’azienda cui si riferisce, viene iscritto in continuità di valori contabili nel bilancio della società beneficiaria, al pari di tutti gli elementi che concorrono a formare l’azienda scissa a beneficio di quest’ultima società.
Laddove detto avviamento presenti ancora, alla data di scissione, un residuo valore fiscale riconosciuto (perché a suo tempo iscritto in sede di acquisizione a titolo oneroso dell’azienda da parte della scissa, oppure perché a suo tempo la scissa si è avvalsa di uno dei regimi di imposizione
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