Dell’IVA in Dogana risponde solo l’importatore
Il rappresentante indiretto è obbligato soltanto per i maggiori dazi doganali all’importazione
Il rappresentante doganale indiretto non è responsabile in solido con l’importatore dell’IVA dovuta per lo sdoganamento, in quanto manca nell’ordinamento nazionale una disposizione chiara che lo individui quale soggetto passivo d’imposta.
In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Trieste, la quale, con la sentenza n. 177 del 2023, ha recepito l’orientamento giurisprudenziale dei giudici unionali e il più recente indirizzo della Corte di Cassazione.
La natura dell’IVA all’importazione e la responsabilità solidale del soggetto che agisce in rappresentanza indiretta in dogana sono sempre stati temi molto discussi e controversi.
Alcune sentenze di legittimità, infatti, ritenevano che del pagamento dell’IVA all’importazione
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41