Non è retroattivo il dissequestro che deriva dal Codice della crisi
La nuova normativa potrà essere valutata, invece, per le istanze di dissequestro eventualmente presentate in futuro
L’art. 317 del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022, sancisce il principio di prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alle procedure concorsuali. Tale prevalenza è tuttavia limitata alle sole ipotesi di sequestro preventivo penale strumentale alla confisca disposta ai sensi dell’art. 321 comma 2 c.p., tra cui rientrano, tra gli altri, i sequestri per reati fiscali.
Sul tema dell’applicabilità “temporale” di tale disposizione si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite penali con la sentenza n. 40797 depositata lo scorso 6 ottobre, affermando che l’avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni
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