Programma di liquidazione con tempi imposti per il realizzo dell’attivo
Il Codice della crisi individua l’inizio, la fine e per la vendita immobiliare il numero minimo annuale di esperimenti
Nella liquidazione giudiziale il DLgs. 14/2019 (Codice della crisi, CCII) ha conservato il “doppio binario” di realizzo dell’attivo contenuto nel RD 267/42, cioè mediante procedure competitive eseguite dal curatore (c.d. vendita “deformalizzata” ex art. 216 comma 2 del CCII) o, qualora il curatore l’abbia proposto nel programma di liquidazione, tramite vendite effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del c.p.c. (c.d. vendita “formalizzata” ex art. 216 comma 3 del CCII).
Per entrambe le modalità la piattaforma per eseguire la vendita telematica è il portale delle vendite pubbliche (PVP) e la pubblicazione dell’avviso sul PVP è obbligatoria per qualsiasi bene oggetto di liquidazione (la diversa tipologia incide solo sul contributo