Nei servizi fatto generatore ed esigibilità vanno tenuti distinti
L’AIDC ribadisce che l’ordinamento interno non prevede una coincidenza dei diversi momenti
Ai fini IVA, il fatto generatore dell’imposta va fatto coincidere con la materiale esecuzione della prestazione del servizio. In tale occasione deve essere definito l’inquadramento dell’operazione avendo riguardo ai presupposti per l’applicazione del tributo. La stessa imposta diviene invece esigibile nel momento in cui l’Erario matura il diritto di pretenderne il pagamento.
Questo, in estrema sintesi, il principio contenuto nella norma di comportamento n. 223 pubblicata dall’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il documento mette in rilievo la fondamentale distinzione tra i due momenti nell’ambito delle prestazioni di servizi, evidenziando come la deroga alle disposizioni unionali – che prevedono la coincidenza fra esigibilità
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