In Gazzetta i DLgs. su Statuto del contribuente e adempimento collaborativo
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sono stati pubblicati tre nuovi decreti attuativi della delega fiscale: il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220 contenente disposizioni in materia di contenzioso tributario (si veda “Operativa da domani la conciliazione giudiziale in Cassazione” di oggi), il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 219 che modifica lo Statuto dei diritti del contribuente e infine il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 221 recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Sale così a cinque il numero dei decreti legislativi ex L. 111/2023 che hanno terminato l’intero iter, compresa la pubblicazione.
Per quanto riguarda il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 219, si ricorda che esso introduce l’autotutela obbligatoria e facoltativa, operando una distinzione a seconda della manifesta o meno illegittimità dell’atto o dell’imposizione, con contestuale obbligo o facoltà dell’Amministrazione finanziaria di adottare il provvedimento di annullamento totale o parziale dell’atto o della rinuncia all’imposizione (si veda “Impugnabile il diniego di autotutela facoltativa oppure obbligatoria” del 2 gennaio 2024).
Inoltre, il decreto introduce il nuovo art. 10-nonies della L. 212/2000, secondo il quale le persone fisiche e le società di persone in contabilità semplificata dovranno consultare una apposita banca dati prima di presentare l’interpello.
La banca dati potrà fornire una risposta (se la questione risulta già esaminata) oppure invitare a presentare l’interpello; la risposta vale come legittimo affidamento, escludendo sanzioni e interessi per il contribuente che si adegua (si veda “Per società in contabilità semplificata e persone fisiche l’interpello passa dalla banca dati” del 2 gennaio 2024).
Il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 221, invece, potenzia il regime di adempimento collaborativo intervenendo sull’art. 4 del DLgs. 128/2015 e disponendo che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui dovrà essere dotato il contribuente che aderisce al regime, dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità, iscritti all’Albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili (si veda “I commercialisti per la certificazione del TCF possono avvalersi dei consulenti del lavoro” del 29 dicembre 2023).