Criteri di distribuzione di azioni o quote delle beneficiarie nel progetto di scissione
L’obbligo informativo non va confuso con quello già previsto dall’art. 2501-ter comma 1 n. 4 c.c.
Il primo periodo del comma 4 dell’art. 2506-bis c.c. stabilisce che dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Si tratta di un obbligo informativo da non confondere con quello già previsto dall’art. 2501-ter comma 1 n. 4 c.c., concernente le modalità di assegnazione ai soci della scissa delle azioni o delle quote delle società beneficiarie.
Le modalità di assegnazione riguardano infatti le scelte compiute in ordine, ad esempio, all’emissione di nuove azioni o quote, oppure all’utilizzo, sempre ai fini del concambio, di eventuali azioni proprie possedute dalla beneficiaria.
I criteri di distribuzione attengono invece all’inquadramento della scissione come:
- proporzionale, nel qual caso il ...