Nulla l’opzione put & call collegata a un finanziamento per acquisto di azioni proprie
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5264/2024, ha stabilito che è nullo il patto avente a oggetto una opzione c.d. “put & call” inserito in una operazione ben più complessa e articolata, volta a fornire assistenza finanziaria da parte di una spa ai fini dell’acquisto (per il tramite di terzi) di azioni proprie, in assenza delle condizioni previste dall’art. 2358 c.c.
La citata disposizione, infatti, consente il prestito ai fini dell’acquisto di azioni proprie solo in presenza di specifiche condizioni, in assenza delle quali tale operazione è vietata, al fine di tutelare l’interesse dei soci e dei creditori alla conservazione del patrimonio sociale.
La violazione dell’art. 2358 c.c. comporta la nullità, per violazione di norma imperativa, non solo del finanziamento, ma anche dell’atto di acquisto delle azioni e degli eventuali altri patti funzionali all’acquisto, laddove sia dimostrato – da parte di chi faccia valere tale nullità – il collegamento funzionale degli stessi.
Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità del patto di opzione, essendo stato accertato che esso era funzionalmente collegato a una complessiva operazione di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie e, precisamente, finalizzato a consentire alla società finanziatrice (titolare del diritto di opzione) di recuperare i fondi forniti per l’acquisto di sue azioni proprie.