Proseguibilità del processo per la banca in liquidazione coatta controversa
Con proseguibilità, configurabile l’ammissione al passivo dei crediti con riserva
La questione della proseguibilità del giudizio di legittimità nell’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa (LCA) della banca, affrontata dalla Cassazione n. 5969/2023, è un tema molto controverso che ruota essenzialmente sull’operatività o meno dell’art. 96 comma 2 n. 3 del RD 267/42 alla LCA degli istituti di credito.
La liquidazione coatta amministrativa della banca, al pari del fallimento, non determina l’interruzione del processo di legittimità.
L’art. 43 del RD 267/42, infatti, stabilendo che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non prevede l’arresto del giudizio di legittimità: a quest’ultimo non sono applicabili le cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge