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IL CASO DEL GIORNO

Proseguibilità del processo per la banca in liquidazione coatta controversa

/ Antonio NICOTRA

Sabato, 13 aprile 2024

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La questione della proseguibilità del giudizio di legittimità nell’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa (LCA) della banca, affrontata dalla Cassazione n. 5969/2023, è un tema molto controverso che ruota essenzialmente sull’operatività o meno dell’art. 96 comma 2 n. 3 del RD 267/42 alla LCA degli istituti di credito.

La liquidazione coatta amministrativa della banca, al pari del fallimento, non determina l’interruzione del processo di legittimità.
L’art. 43 del RD 267/42, infatti, stabilendo che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non prevede l’arresto del giudizio di legittimità: a quest’ultimo non sono applicabili le cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge

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