Franchigia IVA per piccole imprese con margine di discrezionalità per gli Stati membri
La norma che prevede il sorgere di un debito d’imposta in caso di violazione di un obbligo di registrazione risulta compatibile con la direttiva Ue
Con la sentenza di ieri, relativa alla causa C-122/23, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata in merito alle condizioni poste dalla normativa bulgara per l’applicazione del regime di franchigia IVA per le piccole imprese (artt. 281-292 della direttiva 2006/112/Ce).
Il caso esaminato riguarda una società bulgara che nel 2018 opera in regime di franchigia IVA e che nel mese di agosto dello stesso anno ha emesso fatture per un importo superiore alla soglia prevista per il regime di favore (25.600 euro). In base alla norma bulgara, la società è tenuta a presentare una dichiarazione di registrazione ai fini IVA entro un certo termine dal superamento della soglia.
Poiché tale dichiarazione era stata presentata con alcuni giorni di ritardo, l’Amministrazione tributaria aveva emesso un ...
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