Col consenso unanime dei soci, scissioni non proporzionali senza obbligo di esperti
Esclusione dell’obbligo di nomina degli esperti per la Relazione sul rapporto di cambio anche nel caso di scissioni a favore di beneficiarie preesistenti
L’art. 2506-ter comma 3 c.c. stabilisce che la Relazione degli esperti, sulla congruità del rapporto di cambio determinato nel progetto di scissione dagli amministratori, non è richiesta “quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale”.
L’esclusione ex lege dell’obbligo di nomina degli esperti sussiste dunque solo con riguardo alle scissioni proporzionali a favore di beneficiarie newco.
Al di fuori di questi casi, tuttavia, può soccorrere quanto stabilito dal successivo comma 4 del medesimo art. 2506-ter c.c., ai sensi del quale “con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di ...