Senza obbligo di relazione degli esperti solo le scissioni proporzionali a favore di newco
Nelle scissioni non proporzionali la relazione dovrebbe fornire indicazioni sui criteri di ripartizione di azioni o quote delle beneficiarie tra i soci della scissa
Oltre che redigere i documenti di propria competenza, gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono affidare a esperti indipendenti la predisposizione di relazioni previste dalla legge al fine di tutelare i soci oppure i terzi.
L’art. 2506-ter comma 3 c.c. stabilisce infatti che anche in relazione alle operazioni di scissione trova applicazione il disposto dell’art. 2501-sexies c.c.
Si tratta in particolare:
- della Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio, di cui all’art. 2501-sexies c.c.;
- della perizia di stima “da conferimento in natura” sul patrimonio di una società di persone scisso a favore di beneficiarie società di capitali, di cui all’art. 2501-sexies ultimo comma c.c.;
- nel particolare caso di scissione ...