Diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per i supplenti
Con l’ordinanza n. 9860 depositata ieri, 11 aprile 2024, la Cassazione ha confermato che la disciplina delle ferie dei docenti a termine fino al 31 agosto 2013 è risultata regolata dall’art. 19 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, secondo cui i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell’anno scolastico destinato alle lezioni, con diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.
È stata quindi condivisa la decisione cui i giudici di legittimità erano già in precedenza giunti con l’ordinanza n. 14268/2022, con cui era stata ritenuta corretta l’affermazione secondo cui l’art. 1 comma 56 della L. 228/2012 ha attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali, cosicché la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, ha continuato a essere regolata fino alla suddetta data dal citato art. 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009.
La Suprema Corte, nell’affermare la natura irrinunziabile del diritto alle ferie, ha anche richiamato la sentenza della Corte di Giustizia del 18 gennaio 2024 (causa n. C-218/22), con cui è stato affermato che l’art. 7 della direttiva Ce 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro e l’art. 31, § 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà (si veda “Indennità sostitutiva delle ferie non godute anche per il pubblico impiego” del 19 gennaio 2024).
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