Esonero della quota IVS senza effetti su tredicesima e quattordicesima
L’esonero della quota IVS a carico del lavoratore del 6/7% ex art. 1 comma 15 della L. 213/2023 non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, di conseguenza, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero.
Lo ha confermato l’INPS con il messaggio n. 1597 di ieri, facendo seguito a diverse richieste di chiarimento sulla corretta modalità di esposizione dell’esonero nel flusso UniEmens-PosAgri.
In particolare, l’Istituto di previdenza afferma che se i datori di lavoro agricoli applicano contratti collettivi che prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (vale a dire, la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l’esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità non comprensiva delle mensilità aggiuntive.
Operativamente:
- nel campo “Retribuzione” deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore;
- nel rigo relativo al “Tipo Retribuzione Particolare”, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l’importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive).
Se i datori di lavoro hanno già inviato i flussi di denuncia UniEmens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, esponendo i relativi dati con modalità diverse da quelle sopra indicate, gli stessi devono essere sostituti con l’invio dei flussi corretti entro il 31 maggio 2024.