Esperti, delegati e coadiutori nella liquidazione giudiziale
Il curatore può essere indenne da responsabilità solo per l’operato degli esperti
Premettendo che, come regola generale, il curatore deve svolgere personalmente il proprio ufficio, il DLgs. 14/2019 (Codice della crisi – CCII) ha ampliato le figure professionali di supporto al curatore e nella liquidazione giudiziale possono essere nominati esperti, delegati e coadiutori.
Per quanto attiene gli “esperti”, l’art. 49 comma 3 lett. b) del CCII stabilisce che con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il tribunale, ove lo ritenga utile e ravvisi un interesse generale per la procedura, può nominare ex officio uno o più esperti che eseguano compiti specifici spettanti al curatore. Tale professionista rappresenta, quindi, una figura autonoma che svolge attività ben definite, “parallele” e in sostituzione del curatore.
Di fatto si assiste ...
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