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Lunedì, 16 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Esperti, delegati e coadiutori nella liquidazione giudiziale

Il curatore può essere indenne da responsabilità solo per l’operato degli esperti

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 2 maggio 2024

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Premettendo che, come regola generale, il curatore deve svolgere personalmente il proprio ufficio, il DLgs. 14/2019 (Codice della crisi – CCII) ha ampliato le figure professionali di supporto al curatore e nella liquidazione giudiziale possono essere nominati esperti, delegati e coadiutori.

Per quanto attiene gli “esperti”, l’art. 49 comma 3 lett. b) del CCII stabilisce che con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il tribunale, ove lo ritenga utile e ravvisi un interesse generale per la procedura, può nominare ex officio uno o più esperti che eseguano compiti specifici spettanti al curatore. Tale professionista rappresenta, quindi, una figura autonoma che svolge attività ben definite, “parallele” e in sostituzione del curatore.

Di fatto si assiste ...

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