Insuperabilità del giudicato definitivo in sede prefallimentare
Il credito accertato nel decreto ingiuntivo tardivamente opposto non è sindacabile in altro procedimento
Con l’ordinanza n. 11607 pubblicata il 30 aprile, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di elementi indicativi della sussistenza di un credito quale necessario postulato della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento del suo debitore.
La vicenda trae origine dalla sentenza con la quale la Corte d’Appello aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento proposto dalla debitrice, che, in quella sede, così come nel corso dell’istruttoria prefallimentare, aveva contestato la sussistenza del credito azionato dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo tardivamente opposto e avente origine da un contratto – a parere della debitrice – nullo e in ogni caso rimasto inadempiuto.
A fronte del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, ...
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