Se i documenti sono in possesso di terzi salta la preclusione probatoria
I documenti rilasciati da terzi si possono depositare dopo il ricorso
In base a quanto disposto dagli artt. 32 comma 4 del DPR 600/73 e 52 comma 5 del DPR 633/72, nel caso in cui il contribuente non fornisca la documentazione o le informazioni richieste dall’Amministrazione finanziaria con invio di comunicazione o questionario, tali documenti, dati e notizie non saranno presi in considerazione a suo favore nelle successive fasi amministrativa e contenziosa. Il comma 5 dell’art. 32 del DPR 600/73 esclude che la richiamata preclusione probatoria, conseguenza della mancata esibizione di documenti richiesti dall’ufficio, si verifichi nei confronti del “contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque
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