Da confiscare sia il profitto che il prodotto del riciclaggio
La Cassazione interviene su un tema controverso sottolineando come solo in tal modo vi sarebbe coerenza con le norme sovranazionali
Sulla corretta individuazione del profitto confiscabile in caso di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio esistono differenti orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, la confisca (anche per equivalente) del profitto di tali reati sarebbe applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal “riciclatore” e non sull’intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto.
Non vi sarebbe, infatti, alcuna ragione per cui il “riciclatore” dovrebbe rispondere di tutta la somma riciclata, laddove, in realtà, ad avvantaggiarsene sia stato un terzo (l’autore del reato presupposto), perché si finirebbe per sanzionare il riciclatore (con una confisca per equivalente o diretta in ...
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