Il giudice deve indicare i parametri di giudizio per valutare la gravità dell’inadempimento contrattuale
Nei contratti a prestazioni corrispettive – nei quali il sacrificio economico sofferto dalla parte che si obbliga a eseguire una data prestazione trova la propria ragione giustificativa nella controprestazione offerta dall’altro contraente – colui che patisce l’altrui inadempimento può invocare il rimedio della risoluzione del contratto.
Si tratta, cioè, della possibilità di ottenere lo scioglimento del vincolo, con conseguente liberazione dalle obbligazioni assunte, ovvero diritto di ripetizione della prestazione già eseguita (salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno).
Quanto detto trova fondamento nell’art. 1453 c.c., il quale, però, va coordinato con le prescrizioni di cui all’art. 1455 c.c. Stando a quest’ultima disposizione, la risoluzione del contratto può essere pronunciata dal giudice a condizione che l’inadempimento lamentato dall’istante sia “di non scarsa importanza”.
Con l’ordinanza n. 13784, pubblicata ieri, la Cassazione ha chiarito che la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla gravità dell’inadempimento della parte, sotteso all’altrui richiesta di risoluzione del contratto, per quanto rimessa al suo prudente apprezzamento, dev’essere adeguatamente motivata.
L’art. 1455 c.c. richiede, infatti, un giudizio concreto ed effettivo di non scarsa importanza dell’inadempimento, il quale non può prescindere dalla previa individuazione dei parametri di riferimento sui quali esso deve fondarsi (ad esempio, il valore complessivo del contratto, le legittime aspettative e il danno procurato alla parte adempiente, la protrazione nel tempo dell’inadempimento).
È stato così affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di apprezzamento della gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c., la previsione di legge viene falsamente applicata laddove il giudice non individui i parametri sulla base dei quali viene affermato che l’inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente.
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