La retroattività della responsabilità per l’imposta di soggiorno non cancella la giurisdizione contabile
Con l’ordinanza n. 14028, depositata ieri, le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la sussistenza della giurisdizione contabile relativamente a una causa, instaurata nel giugno 2020, avente a oggetto il danno per omesso versamento dell’imposta di soggiorno imputato ai gestori di una struttura ricettiva in relazione al periodo 2014-2016.
Sotto il profilo sostanziale, la decisione in commento osserva che la fattispecie sottoposta al vaglio della Corte dei Conti è riconducibile al disposto dall’art. 4 comma 1-ter del DLgs. 23/2011. Questa norma è stata interessata:
- dapprima, dalle modifiche di cui all’art. 180 comma 3 del DL 34/2020, il quale, in estrema sintesi, ha previsto che il titolare della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno (e non più agente contabile), con diritto di rivalsa nei confronti del cliente inadempiente (vero e proprio soggetto passivo);
- successivamente, da un intervento di interpretazione autentica ex art. 5-quinquies del DL 146/2021, che ha sancito l’applicabilità della nuova disciplina ex art. 4 comma 1-ter del DLgs. 23/2011 anche ai casi verificatisi prima della relativa entrata in vigore, ossia il 19 maggio 2020.
Per le Sezioni Unite, la retroattività della qualifica di responsabile di imposta del gestore (cfr. Cass. n. 6187/2024) non può estendersi, sul piano processuale, fino al punto di escludere la giurisdizione contabile (a vantaggio di quella tributaria) per le controversie incardinate prima dell’entrata in vigore della citata norma di interpretazione autentica, ossia il 21 dicembre 2021.
La conclusione si fonda sul principio della perpetuatio iurisditionis ex art. 5 c.p.c., ove si afferma, per quanto qui di interesse, che al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione occorre aver riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, mentre i mutamenti legislativi successivi non hanno effetto rispetto ad essa. La regola enunciata è volta alla conservazione della giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge esistente all’epoca della valida instaurazione del rapporto processuale.
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