Adempimenti in tema di monitoraggio fiscale anche per le polizze estere
In caso di riscatto di polizze assicurative estere, per l’esonero dagli obblighi a carico dell’intermediario italiano devono ricorrere alcune condizioni
I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ex comma 1 dell’art. 1 del DL 167/90 sono trasmessi, in base al comma 2 di tale articolo, all’Agenzia delle Entrate con modalità e termini stabiliti con il provv. del 16 luglio 2015, recentemente aggiornato con il provvedimento del 9 maggio 2024.
In alcune fattispecie gli intermediari indicati nell’art. 1 del DL 167/90 sono esonerati dagli obblighi di comunicazione in esame.
A tal fine, si ricorda che secondo il comma 4 dell’art. 10 del DLgs. 461/97 gli obblighi di monitoraggio fiscale a carico degli intermediari non sussistono quando:
- i trasferimenti da e verso l’estero sono relativi a operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli art. 6 e 7 del DLgs. ...
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