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Conferimento congiunto di nuda e piena proprietà con realizzo controllato

/ REDAZIONE

Sabato, 25 maggio 2024

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Con la riposta n. 116, pubblicata ieri, l’l’Agenzia delle Entrate ha ammesso l’applicazione del regime del c.d. “realizzo controllatoex art. 177 comma 2-bis del TUIR in caso di conferimento di partecipazioni in nuda e piena proprietà in una società holding unipersonale e neo-costituita.

Il regime in parola prevede l’applicazione del “realizzo controllato” a condizione che oggetto del conferimento siano partecipazioni che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate conferma che non rispettano i requisiti sopra indicati i conferimenti di meri diritti di usufrutto, in quanto non consentono alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata.
Richiamando quanto chiarito dalla ris. 16 ottobre 2023 n. 56, poi, si osserva che tra i requisiti richiesti alle partecipazioni conferite per rientrare tra quelle “qualificate” ex art. 177 comma 2-bis del TUIR vi anche quello della partecipazione al capitale. Pertanto, il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto risulta astrattamente idonea ad integrare i presupposti della norma in esame.

Si conclude, quindi, che nel caso in cui le quote detenute in nuda proprietà vengano conferite unitamente a quelle detenute in piena proprietà, e tale conferimento ’’complessivamente’’ integri le soglie di qualificazione di cui alla lett. a) dell’art. 177 comma 2-bis del TUIR, il conferimento nel suo complesso può beneficiare del regime del realizzo controllato.

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