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Definite le modalità per la cessione del bonus chef

/ REDAZIONE

Sabato, 1 giugno 2024

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L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 252373 del 31 maggio 2024, ha definito le modalità per la cessione del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista, di cui all’art. 1 comma 117 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (c.d. “bonus chef”).

I soggetti beneficiari del credito d’imposta, il cui elenco è comunicato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DM 1° luglio 2022, possono optare, in alternativa all’utilizzo in compensazione in F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione.

La comunicazione della cessione del credito d’imposta, a cura del cedente, avviene esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le medesime modalità.

Dopo l’accettazione, il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, indicando lo stesso codice tributo “7053” istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari di cui alla risoluzione n. 71/2023.

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