Illegittimo il divieto di incarichi consecutivi nella gestione di società a controllo pubblico
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98, depositata ieri, 4 giugno 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 comma 2 lett. f) e 7 comma 2 lett. d) del DLgs. 39/2013 nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).
Il legislatore delegato avrebbe dovuto prediligere una interpretazione restrittiva delle cause di inconferibilità, mantenendosi nei binari indicati dalla delega. L’art. 1 comma 49 della L. 190/2012, infatti, ha delegato il Governo a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che comportino funzioni di “amministrazione e gestione”, con l’obiettivo di assicurare “l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate” rendendoli immuni dall’influenza che può derivare dallo svolgimento di incarichi pubblici “elettivi”.
Al contrario, tra le ragioni di inconferibilità di nuovi incarichi è stato incluso l’esercizio di pregresse esperienze di natura “non politica”, anche mediante l’introduzione della definizione di “componenti di organi di indirizzo politico” (di cui all’art. 1 comma 2 lett. f) del DLgs. 39/2013), la quale, in modo improprio, si riferisce anche alle persone che abbiano preso parte a organi privi di rilevanza politica, quali quelli di indirizzo “di enti di diritto privato in controllo pubblico”.
In tal modo, però, si è operata una commistione tra incarichi politici e incarichi di mera gestione amministrativo-aziendale che devono essere tenuti distinti.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41