Per l’abitazione principale IMU i coniugi non devono fare nessuna scelta
Se ciascun coniuge ha la residenza e la dimora nell’immobile in proprio possesso, entrambi gli immobili sono da considerare «abitazioni principali»
Ai fini dell’IMU, sono previste agevolazioni per l’immobile qualificato come “abitazione principale”.
In particolare, se si tratta di abitazione principale accatastata in una categoria diversa da A/1, A/8 o A/9, non è dovuta l’IMU per tale unità abitativa e le relative pertinenze. Se, invece, l’abitazione principale è accatastata nelle predette categorie, per tale unità abitativa e le relative pertinenze l’IMU è dovuta, ma si applica un’aliquota ridotta e spetta la detrazione pari a 200 euro (si veda “IMU dovuta per le sole abitazioni principali in A/1, A/8 e A/9” del 13 giugno 2024).
Con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della disciplina IMU per la qualifica ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41