Strumenti classici della tutela dei creditori con limiti
Le norme del codice civile consentono di evitare l’esperimento dell’azione revocatoria
L’art. 2740 c.c. fissa un principio fondamentale del nostro ordinamento civilistico: il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri e, come recita il capoverso del medesimo articolo, le limitazioni a tale responsabilità sono ammesse soltanto nei casi, tipici, previsti della legge.
È quindi il legislatore a determinare in quali casi possa essere derogata la regola generale, contemperando, come sempre avviene nel diritto, diverse esigenze: da un lato quella dei creditori, che fanno affidamento sul patrimonio complessivo del debitore, dall’altro singoli interessi, reputati meritevoli di tutela dall’ordinamento.
In tale ultimo elenco possono essere annoverati negozi quali il fondo patrimoniale, esistente dalla riforma ...
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