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Niente prescrizione breve se il finanziamento del socio alla società non «deriva» dal rapporto sociale

/ REDAZIONE

Mercoledì, 12 giugno 2024

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 16122/2024, ha stabilito che il finanziamento erogato da un socio alla società può ritenersi “derivante” dal rapporto sociale solo nel caso in cui sia allegato e dimostrato che la fonte dell’obbligazione sia costituita da una deliberazione riferibile alla società.

Quando, invece, il finanziamento sia stato eseguito dal socio creditore senza la previa autorizzazione o la successiva ratifica della società, il rapporto con la società si può individuare solo “di fatto”, per la mera circostanza che la società è l’effettivo beneficiario del pagamento, ma non può essere invocato alcun “rapporto sociale”.

Da ciò consegue che, in tali circostanze, al credito di regresso del socio non può applicarsi la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2949 comma 1 c.c. che, peraltro, ha carattere eccezionale e deve essere oggetto di stretta interpretazione.

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