Superbonus anche per la ONLUS passata dall’Anagrafe al RUNTS
Sono invece esclusi gli ETS che, seppure con i requisiti per la registrazione all’Anagrafe delle ONLUS, sono iscritti direttamente al RUNTS
Tra i soggetti che possono beneficiare del superbonus, l’art. 119 comma 9 lett. d-bis) del DL 34/2020 contempla le ONLUS ex art. 10 del DLgs. 460/97, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri di cui rispettivamente all’art. 6 della L. 266/91 e all’art. 7 della L. 383/2000.
Con la risposta a interpello n. 138 pubblicata ieri, 20 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo del superbonus per tali soggetti, alla luce dell’istituzione del RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), divenuto operativo dal 23 novembre 2021, ex DM 561/2021 (si veda “Possibile fruizione del superbonus anche per ETS direttamente iscritti al RUNTS”
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