Bonus ZES unica con immobili nel limite del 50% del totale dell’investimento
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Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica ex art. 16 del DL 124/2023, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all’art. 2 punti 49, 50 e 51, del regolamento n. 651/2014), realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Il credito ...
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