I crediti d’imposta agevolativi non sono posizioni soggettive nella scissione
Sono considerati ordinari elementi del patrimonio da ripartire liberamente
Nella circolare di ieri, 20 giugno 2024, n. 12 Assonime si è soffermata anche sulle posizioni soggettive che devono essere riportate, secondo le regole dettate dall’art. 173 comma 4 del TUIR, dalle società coinvolte in una scissione (scissa e beneficiarie).
Secondo la disposizione citata, le posizioni soggettive devono essere ripartite in proporzione ai patrimoni netti contabili delle società, oppure devono seguire gli elementi del patrimonio cui sono specificamente connesse.
Per posizione soggettiva si intende “ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa”; si tratta, in altre parole, di “quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetti nell’attività di misurazione del reddito