Nei gruppi bancari cooperativi sindaco revocabile dalla capogruppo
È invalida la delibera con cui il CdA di una banca aderente dichiara la decadenza dalla carica
Nell’ambito della disciplina riguardante i gruppi bancari cooperativi, che contempla anche il contenuto del contratto di coesione avente a oggetto l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento sul gruppo, l’art. 37-bis comma 3 del DLgs. 385/93 dispone, tra l’altro, che il contratto debba indicare i poteri della capogruppo.
I suddetti poteri, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri.
Su questi profili si è soffermata ...