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IMPRESA

Quantificazione dei fondi rischi nel concordato preventivo col criterio della prudenza

Fondi rischi da stimare facendo riferimento ai principi di redazione dei bilanci

/ Marco PEZZETTA

Lunedì, 8 luglio 2024

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Alla richiesta di accesso al concordato preventivo deve essere allegato, tra le altre cose, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Tale previsione, contenuta nell’art. 39 del DLgs. 14/2019 (CCII) va rispettata anche nel caso di domanda di accesso formulata “con riserva” ai sensi del successivo art. 44 comma 1 lett. a). Sotto il profilo ragionieristico, detto elenco non è rappresentato dai soli debiti, ma dalla fotografia di tutte le passività dell’impresa, composte anche dai fondi oneri e dai fondi rischi.

È utile osservare che non tutti i fondi rischi devono essere iscritti nel bilancio di esercizio, ma solo quelli la cui sussistenza è probabile (non remota, né improbabile) e la cui quantificazione ...

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