Quantificazione dei fondi rischi nel concordato preventivo col criterio della prudenza
Fondi rischi da stimare facendo riferimento ai principi di redazione dei bilanci
Alla richiesta di accesso al concordato preventivo deve essere allegato, tra le altre cose, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Tale previsione, contenuta nell’art. 39 del DLgs. 14/2019 (CCII) va rispettata anche nel caso di domanda di accesso formulata “con riserva” ai sensi del successivo art. 44 comma 1 lett. a). Sotto il profilo ragionieristico, detto elenco non è rappresentato dai soli debiti, ma dalla fotografia di tutte le passività dell’impresa, composte anche dai fondi oneri e dai fondi rischi.
È utile osservare che non tutti i fondi rischi devono essere iscritti nel bilancio di esercizio, ma solo quelli la cui sussistenza è probabile (non remota, né improbabile) e la cui quantificazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41