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Voto positivo della maggioranza delle classi necessario per il cross cram down

Si conferma l’orientamento della giurisprudenza di merito sulla ristrutturazione trasversale

/ Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Venerdì, 19 luglio 2024

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Con il decreto del 31 maggio 2024, il Tribunale di Lecce si è espresso in materia di ristrutturazione trasversale dei debiti, affermando che l’applicazione della regola di cui all’art. 112 comma 2 lett. d) del DLgs. 14/2019 (c.d. “cross class cram down”) consente al Tribunale di omologare il concordato, in assenza del consenso unanime dei creditori, purché abbia votato a favore la maggioranza di questi.

Al di là delle conclusioni a cui giunge il tribunale salentino (coerenti, peraltro, con la recente giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Vicenza 28 settembre 2023; Trib. Larino 19 marzo 2024; Trib. Napoli 21 febbraio 2024), la ricostruzione logico-giuridica dedotta nel decreto agevola la comprensione dell’istituto, oggettivamente “impervio”, anche in ragione

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