Voto positivo della maggioranza delle classi necessario per il cross cram down
Si conferma l’orientamento della giurisprudenza di merito sulla ristrutturazione trasversale
Con il decreto del 31 maggio 2024, il Tribunale di Lecce si è espresso in materia di ristrutturazione trasversale dei debiti, affermando che l’applicazione della regola di cui all’art. 112 comma 2 lett. d) del DLgs. 14/2019 (c.d. “cross class cram down”) consente al Tribunale di omologare il concordato, in assenza del consenso unanime dei creditori, purché abbia votato a favore la maggioranza di questi.
Al di là delle conclusioni a cui giunge il tribunale salentino (coerenti, peraltro, con la recente giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Vicenza 28 settembre 2023; Trib. Larino 19 marzo 2024; Trib. Napoli 21 febbraio 2024), la ricostruzione logico-giuridica dedotta nel decreto agevola la comprensione dell’istituto, oggettivamente “impervio”, anche in ragione
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