Giudicato endofallimentare non neutralizzato dalla rinuncia alla domanda
Inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione
La Cassazione, con l’ordinanza n. 17477 depositata ieri, ha rimarcato il principio secondo il quale, in tema di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, anche se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito (Cass. n. 4632/2023); tale giudicato, infatti, in quanto diretto a eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dal medesimo giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione.
Deve ritenersi, invece, superato il precedente orientamento della ...
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