Arbitrato societario per tutte le società iscritte nel Registro delle imprese
Con la riforma Cartabia nuovi orizzonti per le società semplici; escluse le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
In seguito alla riforma del 2003 l’arbitrato societario era considerato applicabile solo alle società commerciali, sebbene l’art. 34 del DLgs. 5/2003 facesse generico riferimento alle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi delle società. Ciò in quanto l’arbitrato speciale era stato introdotto in forza della L. 366/2001 che, all’art. 12 comma 3, aveva delegato il Governo a emanare norme che prevedessero la possibilità che gli statuti delle società commerciali contenessero clausole compromissorie per tutte o alcune controversie societarie. Con la riforma Cartabia (DLgs. 149/2022) gli artt. 34, 35, 36 e 37 del DLgs. 5/2003 sono stati abrogati e le disposizioni ivi contenute sono state riprodotte, con modifiche di coordinamento, nel codice di procedura ...
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