Trasferimento dopo la reintegra ammesso a certe condizioni
Per il provvedimento di trasferimento non occorre il rispetto di vincoli di forma
Nel caso in cui il lavoratore illegittimamente licenziato venga reintegrato nel posto di lavoro, il datore di lavoro lo deve riammettere in quello occupato al momento dell’intimazione del licenziamento con assegnazione delle mansioni originarie, ciò in quanto il rapporto, a causa dell’illegittimità del recesso, non si è mai interrotto.
Di conseguenza, le eventuali assunzioni effettuate dall’azienda al fine di sostituire il lavoratore (illegittimamente) licenziato devono considerarsi provvisorie e non possono rappresentare un’esigenza organizzativa che legittima il trasferimento del lavoratore reintegrato in altra sede (cfr. Cass. 3 maggio 2023 n. 11564).
Ciò, tuttavia, non esclude la facoltà del datore di lavoro di trasferire in ogni caso il lavoratore riammesso in servizio
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