Rimborso di addizionali sui consumi di energia elettrica con prescrizione ordinaria
Il consumatore finale può rivolgersi direttamente all’Ufficio senza dimostrare l’eccessiva difficoltà di agire verso il fornitore
Il consumatore finale di energia elettrica può esperire l’azione di indebito oggettivo direttamente nei confronti dell’Agenzia delle Dogane nel termine di prescrizione ordinario per l’azione civilistica, senza dover dimostrare l’impossibilità di ottenere le somme dal fornitore.
Tali principi di diritto sono stati espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21154, pubblicata ieri.
Una società contribuente, in qualità di consumatore finale, aveva impugnato un provvedimento di diniego tacito di rimborso per importi versati a titolo di addizionali provinciali nel periodo gennaio-dicembre 2011 sui consumi di energia elettrica.
La domanda, rivolta direttamente all’autorità doganale, si fondava sulla circostanza che il fornitore di energia elettrica fosse stato ...
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