Esenti le plusvalenze realizzate dai FIA francesi iscritti all’ESMA
Con la risposta n. 148, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha considerato esente la plusvalenza realizzata da un OICR francese (Fondo di investimento alternativo o FIA) a seguito della cessione di una partecipazione residente in Italia.
Ai sensi dell’art. 1 comma 633 della L. 178/2020, l’esenzione fiscale dei dividendi distribuiti dalla società partecipata e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti spettano agli OICR esteri, diversi dai fondi immobiliari, che presentano le seguenti caratteristiche (cfr. anche risposte nn. 327/2021 e 409/2023):
- sono istituiti in uno Stato membro Ue o See che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- sono conformi alla direttiva UCITS oppure non sono conformi a quest’ultima direttiva, ma il gestore è soggetto a vigilanza nel Paese nel quale è istituito in conformità alla direttiva AIFM.
Per gli OICR non conformi alla direttiva UCITS, il regime di esenzione fiscale sui dividendi e sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in Italia si applica nei casi in cui l’organismo di investimento possa qualificarsi come FIA in base alla legge dello Stato Ue o See nel quale è istituito e sia gestito da un GEFIA soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM.
La direttiva AIFM non disciplina i FIA, i quali continuano a essere regolamentati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale in base alla legge dello Stato nel quale sono istituiti.
Il caso di specie riguarda un FIA ai sensi della normativa francese, il cui gestore è soggetto a vigilanza secondo la direttiva AIFM, circostanze che risultano anche dai registri tenuti dall’ESMA.
L’Agenzia delle Entrate ritiene, in linea generale, che la presenza di un FIA nel registro centrale pubblico gestito dall’ESMA possa essere considerato un elemento atto a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione.
Pertanto, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione qualificata nella società residente in Italia non sia imponibile.
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