Rateizzazione conguagli a debito da 730/2024 con le «vecchie» regole
Secondo l’INPS le novità del DLgs. Adempimenti non sono applicabili al sostituto d’imposta
Ai sensi dell’art. 19 del DM 31 maggio 1999 n. 164, i sostituti d’imposta che ricevono dall’Agenzia delle Entrate i risultati contabili derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2024 presentati dai propri sostituiti (modelli 730-4), devono provvedere a effettuare in capo ai dipendenti, pensionati o titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i relativi conguagli, trattenendo dagli emolumenti corrisposti gli importi a debito oppure provvedendo a rimborsare gli importi a credito.
Le somme risultanti a debito del contribuente dal prospetto di liquidazione del modello 730/2024 (modello 730-4) devono essere trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha