Riproponibile la domanda in bianco nel Codice della crisi
Nessuna preclusione alla nuova domanda in assenza di abuso dello strumento
Il riformato testo dell’art. 44 del DLgs. 14/2019 (CCII) ricalca, con qualche lieve modifica, soprattutto in termini acceleratori, il contenuto del c.d. “ricorso prenotativo”, già presente all’art. 161 comma 6 del RD 267/42.
L’attuale norma stabilisce, all’art. 44 comma 1 del CCII, che “Il debitore può presentare la domanda di cui all’articolo 40 con la documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi”.
In tale caso il Tribunale pronuncia decreto con il quale “fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, fino ...