Plusvalenza dei terreni lottizzati dal rilascio dell’autorizzazione
Secondo l’orientamento maggioritario della Cassazione sarebbe irrilevante il momento in cui viene sottoscritta la convenzione con l’ente locale
In tema di tassazione delle plusvalenze che si generano in seguito alla cessione di terreni, un immobile deve essere considerato “lottizzato” al momento del rilascio dell’autorizzazione, a prescindere da quando viene sottoscritta la relativa convenzione. Il procedimento amministrativo di approvazione della lottizzazione, infatti, si deve ritenere concluso con l’approvazione della delibera consiliare del Comune.
Oltre a giungere nella sostanza a queste conclusioni, nella sentenza n. 9947/2024 la Cassazione fa un’attenta disamina delle diverse fattispecie imponibili recate dalle lett. a) e b) dell’art. 67 comma 1 del TUIR.
La cessione a titolo oneroso di terreni da parte dei soggetti non imprenditori, infatti, può generare un reddito imponibile in capo al soggetto
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