Obbligo di comunicazione solo con attività di intermediazione finanziaria
L’iscrizione nell’albo degli intermediari rileva solo fino a prova contraria
La mera iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari non fa sorgere, di per sé, l’obbligo di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria l’esistenza e la natura di rapporti finanziari e di operazioni compiute al di fuori di rapporti continuativi, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti coinvolti; tale obbligo sussiste infatti solo in caso di effettivo esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria da parte dei soggetti individuati dall’art. 7 comma 6 del DPR 605/73, costituendo l’iscrizione nel relativo albo solo una mera presunzione di svolgimento di tale attività, che può essere superata da idonea prova contraria.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 20440/2024, ...