Più regimi fiscali per le prestazioni dei professionisti esteri
Il cliente italiano deve verificarne residenza e status per gli obblighi in qualità di sostituto d’imposta
La mobilità internazionale delle persone fisiche ha coinvolto negli ultimi anni non più solo i lavoratori dipendenti, ma anche le figure del mondo libero-professionale.
Con riferimento ai non residenti che prestano attività professionale in Italia, l’art. 23 comma 1 lett. d) del TUIR attrae all’imposizione italiana tutte le attività svolte in Italia, anche senza base fissa (quindi, anche una consulenza prestata in loco da un professionista estero che si è recato presso la sede di una società italiana o presso una sua unità locale).
Con norme di garanzia per il professionista, però, le Convenzioni stipulate dall’Italia accordano in genere il potere impositivo allo Stato italiano solo se il professionista non residente dispone di una base fissa in Italia. Fatte salve le situazioni
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