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Il lavoratore illecitamente somministrato è assicurato all’INAIL dal datore di lavoro effettivo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 31 luglio 2024

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La Cassazione, con la sentenza n. 21204 depositata ieri, si è pronunciata in tema di copertura assicurativa di prestatori di lavoro illecitamente somministrati. In particolare, i giudici di legittimità hanno avuto modo di statuire come l’interposizione illecita di manodopera, nell’ambito di un contratto di appalto, determini l’instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l’ente previdenziale e l’utilizzatore, anche ai fini dell’efficacia di una polizza assicurativa privata che richieda, per la sua operatività, che il lavoratore infortunato sia addetto all’attività aziendale e che il datore risulti in regola con gli obblighi assicurativi sociali.

In primo luogo, la Corte specifica come, in forza degli artt. 27 e 29 del DLgs. 276/2003, il lavoratore illecitamente somministrato debba essere considerato alle dipendenze del datore di lavoro che utilizza effettivamente la prestazione. È a quest’ultimo che viene imputato dalla legge il contratto di lavoro, che rimane valido ed efficace.

Inoltre, in caso di appalto illecito, i contributi versati dal datore di lavoro apparente vengono considerati come corrisposti dal datore effettivo e, pertanto, valgono a liberarlo fino a concorrenza delle somme corrisposte. In altri termini, il pagamento dei contributi da parte della società interposta produce un effetto liberatorio dell’obbligazione contributiva del datore di lavoro effettivo, il quale non può, quindi, considerarsi inadempiente.

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