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Interessi per la definizione delle liti da calcolare al tasso legale alla data del perfezionamento

/ REDAZIONE

Martedì, 6 agosto 2024

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 168 del 5 agosto 2024, con riguardo alla definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 commi da 186 a 205 della L. 197/2022), ha chiarito che “gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa”.

Il contribuente chiedeva se a fronte della domanda di accesso alla definizione delle liti in cui aveva esercitato l’opzione del versamento rateale delle somme dovute (con versamento della prima rata nel 2023), dal 1° gennaio 2024 dovesse applicarsi il nuovo tasso di interesse legale anziché quello vigente al momento del pagamento della prima rata.
Si ricorda che con il DM del 13 dicembre 2022 per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 il tasso legale è stato fissato al 5%. Successivamente il MEF, con il DM del 29 novembre 2023, ha stabilito il tasso dall’1° gennaio 2024 al 2,5%.
Il dimezzamento del tasso di interesse legale, quindi, ha portato il contribuente a interrogarsi sul tasso da applicare alla definizione in argomento per le rate da corrispondere nel 2024.

L’Agenzia delle Entrate, nel chiarire che si applica il tasso di interesse legale vigente al momento del perfezionamento della definizione della lite, ha evidenziato che ciò deriva dall’applicazione l’art. 1 comma 194 della L. 197/2022 che si richiama per espresso all’art. 8 del DLgs. 218/97.
Secondo detta norma “la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi”.
Sicché, il tasso di interesse legale rimane quello del momento del perfezionamento, ovvero del 2023 al tasso del 5%.
Si segnala in senso conforme la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011 n. 28, § 2.16.

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