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Cave estrattive assoggettate a IMU come aree edificabili se lo prevede il PRG

La Cassazione ha ribadito che la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale

/ Arianna ZENI

Sabato, 10 agosto 2024

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In tema di IMU (così anche per ICI e TASI), l’area adibita ad attività estrattiva e suscettibile di edificazione secondo il PRG, seppur limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, deve essere considerata un’area edificabile e la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22574 di ieri, 9 agosto 2024, andando a confermare l’orientamento espresso nelle precedenti pronunce (tra le altre, Cass. 24 gennaio 2023 n. 2145, 8 agosto 2022 n. 24430, 5 febbraio 2019 n. 3267 e 9 giugno 2017 n. 14409).

Per le aree destinate o utilizzate per attività estrattive si è generato un considerevole dibattito su come debbano essere considerate ai fini dell’IMU: se sono assoggettabili all’imposta

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