Cave estrattive assoggettate a IMU come aree edificabili se lo prevede il PRG
La Cassazione ha ribadito che la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale
In tema di IMU (così anche per ICI e TASI), l’area adibita ad attività estrattiva e suscettibile di edificazione secondo il PRG, seppur limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, deve essere considerata un’area edificabile e la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valore venale.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22574 di ieri, 9 agosto 2024, andando a confermare l’orientamento espresso nelle precedenti pronunce (tra le altre, Cass. 24 gennaio 2023 n. 2145, 8 agosto 2022 n. 24430, 5 febbraio 2019 n. 3267 e 9 giugno 2017 n. 14409).
Per le aree destinate o utilizzate per attività estrattive si è generato un considerevole dibattito su come debbano essere considerate ai fini dell’IMU: se sono assoggettabili all’imposta
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