Posticipazione degli effetti della fusione solo se avviene per incorporazione
La posticipazione dell’efficacia dell’operazione non dovrebbe comunque mai poter eccedere un breve lasso temporale
Ai sensi dell’art. 2504-bis comma 2 c.c., la fusione ha effetto in corrispondenza della data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504, ossia in corrispondenza della data ...
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