Posticipazione degli effetti della fusione solo se avviene per incorporazione
La posticipazione dell’efficacia dell’operazione non dovrebbe comunque mai poter eccedere un breve lasso temporale
Ai sensi dell’art. 2504-bis comma 2 c.c., la fusione ha effetto in corrispondenza della data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504, ossia in corrispondenza della data in cui risulta iscritto l’atto di fusione nel Registro delle imprese per conto della società risultante o incorporante.
Ciò detto, tuttavia:
- può essere convenzionalmente stabilita una data di efficacia successiva (c.d. “posticipazione degli effetti della fusione”);
- può essere stabilita una data di efficacia anteriore (c.d. “retrodatazione degli effetti della fusione”), seppure solo limitatamente agli effetti ai fini delle imposte sul reddito (art. 172 comma 9 del TUIR) e agli effetti contabili e di partecipazione agli utili, cui si riferiscono ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41